(Pubblicata nel supplemento n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige n. 1/I-II del 5 gennaio 2010) IL CONSIGLIO PROVINCIALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Promulga la seguente legge: Art. 1 Modifiche della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, recante «Disposizioni finanziarie in connessione con l'assestamento del bilancio di previsione della provincia per l'anno finanziario 1998 e per il triennio 1998-2000 e norme legislative collegate». 1. Dopo il comma 3 dell'articolo 8 della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, e' aggiunto il seguente comma: «4. Nell'ipotesi di perdita di possesso del veicolo per furto o di radiazione dal Pubblico registro automobilistico dello stesso per esportazione all'estero o rottamazione, e' riconosciuto il diritto al rimborso della tassa automobilistica per un importo proporzionale ai mesi interi successivi a quello in cui si e' verificato uno dei citati eventi interruttivi del possesso. Con il regolamento di esecuzione di cui all'articolo 10 della presente legge, sono stabiliti i presupposti, gli aventi diritto, le modalita' e le regole per la determinazione della misura di tale rimborso, nonche' la decorrenza effettiva del diritto stesso.». 2. Il comma 6-ter dell'articolo 21-bis della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: «6-ter. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009 l'aliquota IRAP prevista dal comma 6-bis e' ridotta di 0,42 punti percentuali. Tale riduzione non trova applicazione per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modifiche.». 3. I commi 6-quater, 6-quinquies, 6-sexies, 6-septies, 6-octies e 6-nonies dell'articolo 21-bis della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, sono abrogati.