(Pubblicata nel supplemento n. 1 
 al Bollettino ufficiale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige 
                    n. 1/I-II del 5 gennaio 2010) 
 
 
                      IL CONSIGLIO PROVINCIALE 
                            Ha approvato 
 
 
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
Modifiche della legge provinciale  11  agosto  1998,  n.  9,  recante
  «Disposizioni finanziarie in  connessione  con  l'assestamento  del
  bilancio di previsione della provincia per l'anno finanziario  1998
  e per il triennio 1998-2000 e norme legislative collegate». 
    1. Dopo il comma 3 dell'articolo 8  della  legge  provinciale  11
agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, e'  aggiunto  il  seguente
comma: 
    «4. Nell'ipotesi di perdita di possesso del veicolo per  furto  o
di radiazione dal Pubblico registro automobilistico dello stesso  per
esportazione all'estero o rottamazione, e' riconosciuto il diritto al
rimborso della tassa automobilistica per un importo proporzionale  ai
mesi interi successivi a quello in  cui  si  e'  verificato  uno  dei
citati eventi  interruttivi  del  possesso.  Con  il  regolamento  di
esecuzione  di  cui  all'articolo  10  della  presente  legge,   sono
stabiliti i presupposti, gli aventi diritto, le modalita' e le regole
per la determinazione della  misura  di  tale  rimborso,  nonche'  la
decorrenza effettiva del diritto stesso.». 
    2. Il comma 6-ter dell'articolo 21-bis della legge provinciale 11
agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: 
    «6-ter. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello  in
corso al 31 dicembre 2009 l'aliquota IRAP prevista dal comma 6-bis e'
ridotta  di  0,42  punti  percentuali.  Tale  riduzione   non   trova
applicazione per i soggetti di cui agli articoli 6 e  7  del  decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modifiche.». 
    3. I commi 6-quater, 6-quinquies, 6-sexies, 6-septies, 6-octies e
6-nonies dell'articolo 21-bis della legge provinciale 11 agosto 1998,
n. 9, e successive modifiche, sono abrogati.